Art. 9.
(Competenze particolari).

      1. Le guardie giurate, quando procedono autonomamente, nell'ambito del servizio svolto per i loro compiti di istituto, possono compiere sequestri di corpi di reato e arresti in flagranza di reato.
      2. Le guardie giurate dispongono degli stessi poteri delle Forze dell'ordine dello Stato quando devono procedere alla cattura o all'arresto degli autori dei reati per i quali gli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale prevedono l'arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza.
      3. Le guardie giurate possono svolgere servizi di ordine pubblico per incarico dei comuni. L'incarico deve avere una durata contrattuale minima di sei mesi e massima di cinque anni. Il servizio può essere affidato a più istituti di vigilanza e in tale caso deve essere ripartito per zone.